
RENTRI, comma 6 e false sicurezze
Perché molti artigiani e piccole imprese pensano di essere esclusi… e invece stanno camminando su un filo sottile
Negli ultimi mesi sto parlando con artigiani, officine, carrozzerie, piccoli laboratori e micro-imprese in tutta Italia.
Il messaggio che sento ripetere più spesso è sempre lo stesso:
“Tanto noi siamo piccoli, siamo sotto i 10 dipendenti… il RENTRI non ci riguarda.”
Questa frase, oggi, è uno dei principali fattori di rischio operativo per una piccola impresa.
Non perché il RENTRI sia “cattivo”.
Ma perché il comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 viene interpretato male, in modo superficiale, e spesso senza alcuna verifica tecnica.
E quando la verifica arriva… arriva sempre dopo.
Il comma 6: non è un’esenzione “automatica”
Partiamo da un punto fermo:
il comma 6 non dice “i piccoli sono fuori dal RENTRI”.
Dice qualcosa di molto diverso:
Individua alcune situazioni specifiche in cui non è obbligatoria la tenuta del registro
e, di conseguenza, può non essere obbligatoria l’iscrizione al RENTRI
Ma solo se TUTTE le condizioni sono rispettate.
E qui iniziano i problemi.
Caso 1 – Piccola impresa con meno di 10 dipendenti
(rifiuti NON pericolosi)
Sì, è vero:
se sei un artigiano o una micro-impresa con meno di 10 dipendenti e produci solo rifiuti non pericolosi, potresti rientrare nel comma 6.
Il punto chiave è una parola: SOLO.
Basta un solo rifiuto pericoloso – uno – e l’esclusione salta.
E nella realtà quotidiana:
oli esausti
filtri
stracci contaminati
solventi
bombolette
fanghi
sono molto più comuni di quanto si pensi.
Caso 2 – “Trasportiamo solo i nostri rifiuti”
Altro classico.
Molti artigiani sono iscritti all’Albo Gestori Ambientali art. 212 comma 8 e pensano:
“Trasporto i miei rifiuti, quindi sono fuori.”
Attenzione.
L’esclusione vale solo se:
i rifiuti sono non pericolosi
il trasporto è esclusivamente in conto proprio
non esiste nessuna altra attività di gestione o intermediazione
Se anche solo una di queste condizioni non è rispettata,
RENTRI obbligatorio.
Caso 3 – “Noi siamo piccoli, nessuno ci controllerà”
Questa non è una norma.
È una scommessa.
E nel sistema RENTRI le scommesse si perdono quasi sempre, perché:
i flussi sono digitali
i dati sono incrociabili
gli errori emergono anche a distanza di tempo
Quando emergono, non si parla più di “adeguamento”, ma di:
sanzioni
contestazioni
blocchi operativi
responsabilità diretta dell’imprenditore
La vera domanda non è “sono obbligato?”
ma “sono sicuro di esserlo o di non esserlo?”
Il problema non è entrare nel RENTRI.
Il problema è pensare di esserne fuori senza averlo verificato.
Perché il comma 6:
non perdona interpretazioni
non tutela l’errore
non copre le mezze verità operative
Il metodo corretto (prima di trovarsi intrappolati)
Chi lavora bene fa tre cose, prima:
Verifica tecnica dei rifiuti
codici EER reali
pericolosità effettiva
non “a memoria” o “come abbiamo sempre fatto”
Verifica organizzativa
numero di dipendenti
struttura dell’attività
modalità di trasporto e gestione
Scelta consapevole
o resti correttamente escluso
o entri nel RENTRI in modo controllato e senza stress
Non esiste una terza via sicura.
Perché ho creato RENTRI Facile Rifiuti
Dopo anni sul campo, ho visto troppi artigiani:
scoprire tardi di essere obbligati
iscriversi male
accumulare errori senza saperlo
RENTRI Facile Rifiuti nasce per questo:
aiutare artigiani e piccole imprese a capire prima, non a difendersi dopo.
Non vendiamo allarmismo.
Non vendiamo ideologia.
Vendiamo chiarezza tecnica e controllo operativo.
Se sei un artigiano, una piccola impresa, un’officina o un laboratorio e non sei sicuro al 100% di rientrare (o no) nel comma 6
Compila il form su
https://rentrifacilerifiuti.com/richiesta-contatto-gratuita-rentri-facile433240
Meglio una verifica oggi
che una sorpresa domani.
Samuele “Sam” Barrili
Esperto Internazionale di Gestione Rifiuti
